Lo Statuto del Touring Club Italiano

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Il Touring Club Italiano è un'associazione non profit che si occupa da oltre cento anni dello sviluppo del turismo, della salvaguardia del patrimonio italiano di storia, arte e natura e della conoscenza di Paesi e culture.
Se ne condividi i valori diventa Socio! Potrai accedere a numerosi vantaggi che vanno dalla possibilità di partecipare a iniziative promosse sul territorio, di usufruire di sconti in migliaia di esercizi convenzionati, fino alla possibilità di avvalersi di servizi rivolti esclusivamente a te.

In questa pagina troverai tutti gli articoli contenuti nello Statuto del Touring Club Italiano.




Finalità dell'Associazione


Articolo 1
- Il Touring Club Italiano (T.C.I.), con sede in Milano, costituito l'8 novembre 1894 con la denominazione di Touring Club Ciclistico Italiano, ha come scopo lo sviluppo del turismo, inteso anche quale mezzo di conoscenza di paesi e culture, e di reciproca comprensione e rispetto fra i popoli.
In particolare il T.C.I. intende collaborare alla tutela ed alla educazione ad un corretto godimento del patrimonio italiano di storia, d'arte e di natura, che considera nel suo complesso bene insostituibile da trasmettere alle generazioni future. Inoltre il T.C.I. intende svolgere attività di divulgazione della cultura geografica, storica e turistica di altri Paesi.
Il Sodalizio può conseguire i propri scopi sia con attività proprie che con la collaborazione e/o la partecipazione in altri Enti.
L'associazione non ha scopo di lucro.

Articolo 2 - II principali mezzi d'azione del Touring Club Italiano sono:
1) realizzare e diffondere guide, carte ed altri mezzi di informazione atti a favorire lo sviluppo del turismo in modo consapevole, diffondendo la conoscenza dell'Italia e del mondo;
2) dare opera per la tutela del paesaggio, degli ambienti naturali caratteristici, della geologia, della flora e della fauna, dei singoli monumenti ed opere d'arte in genere, nonché dei complessi urbanistici di notevole importanza storica, artistica o etnologica; favorire la conoscenza di tali valori, tanto direttamente quanto in concorso con le autorità o con altri sodalizi, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento di docenti e operatori sulle tematiche del patrimonio storico e ambientale e della sua fruizione turistica;
3) dare opera per la soluzione di ogni problema collegato al turismo, favorendo il diffondersi di una cultura e di una imprenditorialità turistica più qualificata anche con riguardo alle tematiche urbanistiche e dell’arredo urbano. In particolare promuovere il miglioramento dei servizi ricettivi e di quelli collegati al trasporto, alla viabilità e alla circolazione;
4) compiere ogni attività utile allo sviluppo del turismo sociale;
5) pubblicare e diffondere riviste e periodici, svolgere studi e ricerche, promuovere convegni allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi associativi in Italia e all’estero;
6) adoperarsi per incentivare, nelle debite sedi, la pratica del risparmio e delle assicurazioni  in ambito turistico a favore dei soci;
7) svolgere e promuovere in genere ogni attività utile nel campo del turismo, che possa orientare l'utilizzazione del tempo libero alla crescita umana e culturale di ciascun individuo;
8) stabilire dei rapporti con tutte le consimili associazioni estere per la reciprocità di trattamento, riduzioni, facilitazioni, scambio di guide, assistenza ed eventuale rappresentanza;
9) istituire rappresentanti in Italia e all'estero, con l'incarico di fornire al Sodalizio tutte le informazioni che possano essere utili per le sue attività e di dare ai Soci, eventualmente, informazioni, consigli turistici ed assistenza;
10) nell'ambito delle attività di promozione del Turismo produrre e/o diffondere, anche attraverso distribuzione per corrispondenza e per via telematica, all'ingrosso ed al dettaglio, prodotti editoriali anche periodici, cartografici, pubblicazioni di carattere turistico e scientifiche, nonché prodotti e servizi accessori alla attività turistica;
11) promuovere, organizzare e intermediare viaggi e soggiorni in genere, in Italia e all'estero;
12) ottenere a favore dei Soci speciali facilitazioni sia per la prestazione di servizi turistici  che per l'acquisto di pubblicazioni e oggetti utili per il turismo.

Articolo 3 - Il Touring Club Italiano dovrà sempre mantenersi estraneo a qualsiasi manifestazione politica e religiosa.




Dei Soci


Articolo 4
- Il Touring Club Italiano è composto di Soci Ordinari, Soci Familiari e Soci Vitalizi. La qualifica di Socio non può avere durata temporanea antecedente la chiusura dell’anno finanziario nel cui corso avviene l’iscrizione. Essa è comunque a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall'art. 15.
L'ammissione dei Soci Vitalizi è sospesa dal 31 luglio 1946. Ai Soci Vitalizi sono assimilati per diritti e prerogative i Soci del Centenario. Il Consiglio Direttivo prevede inoltre speciali programmi, servizi e agevolazioni per i Giovani attraverso particolari forme associative.

Articolo 5
- I Soci Ordinari e Familiari - ammessi a norma dell'art. 10 del presente Statuto - pagano una quota di associazione annuale o pluriennale nella misura stabilita e secondo le modalità indicate di seguito.
Nella categoria dei Soci Familiari possono essere annualmente iscritti i congiunti conviventi con un Socio Vitalizio o Ordinario.
La determinazione della quota associativa annuale, relativa ai Soci Ordinari e Familiari, è deliberata dall’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
E’ di particolare competenza del Consiglio Direttivo, tenuto conto della quota associativa annuale - “Ordinari e Familiari” - deliberata dall’Assemblea, determinare l’importo delle quote poliennali.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà d’istituire fra i Soci Ordinari, Familiari, Vitalizi e del Centenario del Touring Club Italiano, speciali tipologie di associati indirizzate a particolari settori di attività e/o ai Giovani e/o all’estero, deliberandone i particolari diritti e gli importi delle relative quote differenziate.

Articolo 6 - Il Socio Vitalizio riconosce il diritto del Touring Club Italiano di controllare in qualunque momento la regolarità della sua permanenza nell'albo sociale.

Articolo 7 - E' di competenza del Consiglio Direttivo di emanare e aggiornare un Regolamento delle modalità necessarie a disciplinare l'accertamento periodico dell'elenco dei Soci Vitalizi. Tale Regolamento, pubblicato tra le comunicazioni ufficiali per i Soci, disciplinerà i rapporti fra i Soci Vitalizi e il Sodalizio.

Articolo 8 - Gli Enti, le Associazioni e le Società regolarmente costituiti potranno essere ammessi come Soci Ordinari.
La tessera sociale sarà intestata impersonalmente all'Ente, Associazione o Società ammessa.
Anche la tessera sociale di questa categoria di Soci non è trasmissibile né modificabile per successione o trasformazione dell'Ente, Associazione o Società iscritta. Se il Socio è stato ammesso come Vitalizio, l'associazione si intende valida per la durata massima di anni venti dalla data dell'iscrizione e decade di pieno diritto dopo tale termine, od anche prima nel caso di scioglimento dell'Ente, Associazione o Società, o sua trasformazione.
Nei riguardi del Touring Club Italiano gli Enti, Associazioni o Società iscritti s'intenderanno rappresentati dal  loro rispettivo  legale rappresentante o da persona da esso espressamente delegata.

Articolo 9 - La quota associativa è disposta per anno solare ed è intrasmissibile. Detta quota non ha valore patrimoniale e pertanto non determina alcun diritto di rivalutabilità. La quota associativa  è dovuta per intero qualunque sia la data della domanda di ammissione o del rinnovo.
Il Consiglio Direttivo potrà peraltro prevedere quote associative di valore ridotto in relazione ad eventuali omaggi collettivi della quota di adesione al Sodalizio da parte di Enti terzi.
Il Consiglio Direttivo può tuttavia disporre che l'associazione con durata annuale o pluriennale possa decorrere dal momento dell'ammissione.

Articolo 10 - La richiesta di ammissione è indirizzata alla direzione del Touring Club Italiano, Milano, Corso Italia 10, e comporta l'accettazione dell'associato di tutte le norme del presente Statuto, del regolamento di cui all'art.7 e alle linee guida del Codice Etico del Sodalizio.
Al richiedente potrà essere domandata, a mezzo di referenze, la prova della propria onorabilità.
La richiesta di ammissione non ha effetto se non è accompagnata dal pagamento della quota associativa.

Articolo 11
- Ad ogni Socio viene rilasciata la tessera associativa di riconoscimento non cedibile nè trasmissibile.

Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo può deliberare la non ammissione del richiedente, al quale in tale evenienza verrà restituito l'ammontare della quota versata.
Il Consiglio Direttivo non ha obbligo di motivare il rifiuto dell'ammissione.

Articolo 13 - Il Touring Club Italiano informa i propri associati circa le attività e l'andamento dell'Associazione. Dette informazioni saranno rese mediante l’invio di una pubblicazione periodica sulla quale verrà pubblicato il rendiconto economico e finanziario annuale e/o attraverso il sito internet riservato ai Soci.

Articolo 14 - Ogni Socio Ordinario e Familiare ha l'obbligo di inviare entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del periodo associativo la quota per il periodo successivo, salvo che abbia dato le dimissioni a norma del successivo art. 15, lettera a.
A tutti coloro che non avranno effettuato il pagamento sopradetto il Consiglio Direttivo farà pervenire una ricevuta per l'ammontare della quota annua, aumentata delle spese postali d'incasso incontrate per tale esazione.

Articolo 15 - La qualità di Socio del Touring Club Italiano si perde:
a) per le dimissioni inviate per lettera, al Touring Club Italiano, non oltre il 31 dicembre di ogni anno, trascorso il quale termine il Socio sarà obbligato per tutta l'annualità successiva e così di seguito, finchè non presenti le dimissioni nel modo e nel termine sopra stabiliti;
b) per la radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per insolvenza del Socio o per gravi motivi.
La radiazione o le dimissioni comportano l'immediata decadenza di ogni diritto già acquisito dal Socio.




Organi Istituzionali


Articolo 16 - Il Touring Club Italiano ha Sede, Direzione Generale e Amministrazione Centrale in Milano. A dirigere ed amministrare il Touring Club Italiano è preposto un Consiglio Direttivo di non meno di diciotto e non più di ventiquattro Membri eletti dall'Assemblea Generale  fra i Soci capaci di obbligarsi, di provata e specifica competenza professionale. Spetta al Consiglio Direttivo determinare il numero dei suoi componenti nei limiti di cui sopra.

Articolo 17 - Il Consiglio Direttivo elegge fra i Suoi Membri un Presidente e uno o due Vice Presidenti. La carica di Presidente può essere conferita, di regola, per non più di due mandati triennali consecutivi.
Il Consiglio Direttivo elegge altresì nel proprio ambito un Comitato Esecutivo, del quale il Presidente e i Vice Presidenti fanno parte di diritto e che è  composto di non meno di cinque e non più di sette Membri, compresi quelli di diritto.
Il Consiglio Direttivo può conferire eventualmente altri incarichi per determinate funzioni.

Articolo 18 - Salvo le competenze riconosciute all'Assemblea dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo è investito senza eccezioni di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Sodalizio con facoltà di disporre in materia tanto mobiliare quanto immobiliare e in genere di compiere ogni atto che ritenga necessario o utile per il conseguimento degli scopi del Touring Club Italiano. Spetta al Consiglio Direttivo predisporre ogni opportuno regolamento interno per il funzionamento del Sodalizio e dei suoi organi.
Il Consiglio Direttivo, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale  e del programma generale dell'attività del Touring Club Italiano, determina almeno una pubblicazione da distribuire a titolo gratuito indistintamente a tutti i Soci Ordinari e Vitalizi del Centenario e fissa le norme secondo le quali durante il detto anno potranno essere distribuite, a titolo di premio o benemerenza, pubblicazioni supplementari, medaglie o altri oggetti ai Soci che si troveranno in determinate condizioni, o allo scopo di stimolare e favorire l'iscrizione di nuovi Soci.

Articolo 19 - Il Comitato Esecutivo assicura la continuità della gestione secondo le Direttive del Consiglio Direttivo; predispone i piani di attività e di gestione; delibera tutto quanto opportuno ai fini dell'andamento e dell'amministrazione del Sodalizio nell'ambito dei poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo al quale risponde; propone a questo gli investimenti di cui all'art. 36; cura fra i propri componenti le opportune ripartizioni di compiti anche per i settori di attività.
Il Consiglio Direttivo può delegare al Comitato Esecutivo parte dei suoi poteri deliberativi. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 5, penultimo comma (proposta delle quote associative); all'art. 7; all'art. 15, lett. b (radiazione dei Soci); l'approvazione dei documenti da sottoporre all'Assemblea secondo l'art. 29, lett. a,b,d (relazione e bilancio consuntivo e nomina delle cariche sociali); nonchè quella dei programmi generali di attività e degli investimenti di cui all'art. 36, secondo comma.
In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo (esclusi comunque quelli di cui all'art. 29, lett. a,b,d), che deve essere convocato senza  indugio per la ratifica.
L'elezione del Comitato Esecutivo dura sino alla scadenza del mandato di Consigliere in corso al momento dell'elezione stessa. I membri del Comitato Esecutivo sono rieleggibili.

Articolo 20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce per le necessarie deliberazioni in seguito a convocazione del Presidente. Le convocazioni avranno luogo d'ufficio ogni qualvolta saranno domandate per iscritto da tre Membri del Consiglio o dai Sindaci.
Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti. Almeno oltre la metà dei Consiglieri deve presenziare le sedute e votare. In caso di mancanza di numero legale la seduta di seconda convocazione viene stabilita sempre in modo che l'avviso pervenga agli interessati almeno nel giorno che precede la riunione indetta.

Articolo 21 - Ogni attività prestata dai componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, del Comitato dei Garanti, dal Presidente e dai Vice Presidenti ha carattere gratuito.
I Membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e si rinnovano per un terzo ogni anno.
Al termine del primo e del secondo anno dalle elezioni generali sarà estratto a sorte un terzo dei Consiglieri che debbono scadere dall'Ufficio. In seguito, la cessazione sarà determinata in base alla conseguente scadenza del mandato.

Articolo 22 - I Membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili fino al compimento del 75° anno di età.
In caso di vacanza, nel corso della durata della carica, il Consiglio Direttivo provvede in unione con i Sindaci a cooptare, sino alle successive elezioni ed interinalmente, un altro Membro scelto fra i Soci del Touring Club Italiano. Il Consiglio Direttivo, in unione con i Sindaci, dichiara decaduto il Consigliere che non sia intervenuto a cinque sedute consecutive del Consiglio Direttivo.
I Consiglieri eletti dall'Assemblea in sostituzione di altri cessati durante il loro mandato scadono alla stessa data prevista per il mandato di coloro che hanno sostituito.

Articolo 23 - Il Presidente presiede alla Direzione e alla Amministrazione del Touring Club Italiano. Ha la firma per tutte le operazioni sociali e ha la rappresentanza legale del Touring Club Italiano con facoltà di agire e resistere in giudizio per il Sodalizio e di nominare allo scopo avvocati e procuratori.
Tutti i Soci danno anche singolarmente a lui mandato di rappresentarli in giudizio sia contro i Soci, sia contro i terzi, quando ritenga che l'interesse di essi mandanti lo richieda e l'autorizzano a rilasciare procure generali e speciali ad altri mandatari da lui scelti per far valere dette azioni in giudizio.
Il Presidente è inoltre munito di ogni più ampia facoltà sia per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, sia - sempre con firma libera - per l'ordinaria gestione del Touring Club Italiano, compresa quella di delegare temporaneamente ad altri talune determinate facoltà.
Il Direttore Generale, su proposta del Presidente, viene nominato e/o revocato dal Consiglio Direttivo. Il Direttore Generale  ha il compito di porre in essere le decisioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, sovrintende al funzionamento della struttura operativa e coordina le attività istituzionali del Sodalizio. Il Direttore Generale  è  delegato dal Consiglio Direttivo allo svolgimento di alcuni atti o categorie di atti, con conferimento dei relativi poteri.  Il Direttore Generale assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e di altri Comitati del Sodalizio, salvo diversamente disposto.

Articolo 24 - Le facoltà  tutte del Presidente s'intendono, in sua mancanza, senz'altro devolute al Vice Presidente più anziano di nomina, e in mancanza anche di questo all'altro Vice Presidente. Tali facoltà potranno anche essere dal Presidente delegate, singolarmente o collettivamente, sia ai Vice Presidenti, sia ad altri Membri del Consiglio.

Articolo 25
- L'Assemblea elegge tre Sindaci effettivi e due supplenti. Le funzioni e i doveri del Collegio Sindacale sono quelli previsti dagli artt. 2403 e segg. del Codice Civile, in quanto applicabili.
La retribuzione dei Sindaci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, sulla base delle tariffe professionali.
I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino al compimento del 75° anno di età.
In caso di decesso o dimissioni di uno dei Sindaci effettivi subentrerà il Sindaco supplente più anziano per età.




Comitato dei Garanti


Articolo 26 - Il Comitato dei Garanti è organo consultivo ed  ha il compito di esprimere, su richiesta del Consiglio Direttivo, pareri in ordine alle questioni relative all'indirizzo culturale e associativo del Touring Club Italiano e in ordine al rispetto del Codice Etico del Sodalizio.
I Membri del Comitato dei Garanti, fino a un massimo di 12, sono designati dal Consiglio Direttivo. Essi durano in carica tre anni.
Possono essere nominati Membri persone che siano Soci da almeno dieci anni che, in relazione alla loro particolare e provata competenza professionale oltrechè alla significativa attività svolta nell’ambito del Touring, siano in grado di contribuire allo svolgimento della funzione.
La carica di componente il Comitato dei Garanti è incompatibile con quella di Consigliere o di Sindaco del Touring Club Italiano in carica.

Articolo 27 - Il Comitato dei Garanti si riunisce, almeno una volta all’anno,  su richiesta del Presidente del T.C.I. o di chi ne fa le veci.
Il Comitato è regolarmente costituito  con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e esprime il proprio parere a maggioranza assoluta dei presenti.
All’inizio di ogni riunione il Comitato elegge un proprio Presidente e un Segretario per la redazione del verbale.
Copia del verbale è trasmessa sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, al Consiglio Direttivo.




Assemblea Generale


Articolo 28 - L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci sarà indetta non oltre il mese di giugno. Le Assemblee Generali Straordinarie saranno convocate tutte le volte che il Consiglio lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta dai tre Sindaci o da un ventesimo dei Soci. Le Assemblee del Touring Club Italiano avvengono per votazione "ad referendum" indette fra tutti i Soci con le modalità di cui in appresso.
L'espressione del voto dei Soci avviene con votazione tramite scheda.

Articolo 29
- All'Assemblea Generale Ordinaria dovranno essere sottoposti:
a) la relazione del Consiglio sull'andamento economico e morale del Touring Club Italiano;
b) il rendiconto economico e finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente;
c) la relazione dei Sindaci sul bilancio;
d) l’elezione delle cariche sociali;
e) gli eventuali adeguamenti della quota associativa e gli altri argomenti che fossero proposti, sia dal Consiglio, sia dai Soci, ed iscritti a norma degli articoli 28 e 32.

Articolo 30 - Alle Assemblee Straordinarie saranno sottoposti quegli argomenti per i quali furono convocate.

Articolo 31 - Il giorno di chiusura della votazione delle Assemblee Generali sarà fissato per non prima del ventottesimo giorno del mese susseguente a quello cui corrisponde la Rivista nella quale sarà pubblicato l'avviso di convocazione.
In caso d'urgenza, il termine di chiusura della votazione potrà venire abbreviato di quindici giorni dal Consiglio, che domanderà alla stessa Assemblea, così convocata, la convalida del provvedimento eccezionale.
L'avviso di convocazione indicherà l'elenco degli oggetti su cui si deve votare e i termini in cui dovrà compiersi la votazione.
L'Assemblea Generale si intende tenuta nel giorno stabilito per la chiusura delle votazioni.

Articolo 32 - Le proposte di iniziativa dei Soci, che questi volessero far portare all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Ordinaria, devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo del Touring Club Italiano non oltre il mese di gennaio. Dovranno essere poste al relativo ordine del giorno se fatte unanimamente dai tre Sindaci, o da un ventesimo dei Soci, o se il Consiglio lo ritiene opportuno.

Articolo 33 - Nel termine prefissato ciascun Socio esprimerà sulla scheda di votazione il proprio voto sulle questioni di cui all'ordine del giorno.
Non sono ammesse deleghe di voto.

Articolo 34
- I Sindaci, a garanzia delle votazioni, potranno sempre organizzare il ricevimento, la raccolta e lo scrutinio delle schede, come meglio riterranno opportuno, verificando la regolarità di espressione di voto.

Articolo 35 - Salvo i casi in cui è diversamente disposto, le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei votanti s'intendono approvate.
Il risultato delle votazioni obbliga tutti i Soci: esso è constatato dal verbale firmato dagli scrutatori e controfirmato dai Sindaci e dal Presidente e pubblicato nella Rivista.




Patrimonio


Articolo 36 -Il patrimonio del Touring Club Italiano, costituito dalle quote dei Soci Vitalizi, dalle somme donate al Touring senza speciale destinazione, da eventuali eccedenze attive della gestione non diversamente destinate dall'Assemblea, verrà oculatamente impiegato dal Consiglio Direttivo nel modo che lo stesso ritenga opportuno. E' fatto comunque divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge ed è obbligatorio il reinvestimento di ogni eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali dell’Associazione previste nel presente statuto.
Verranno particolarmente presi in considerazione gli impieghi in attività che possano risultare utili al conseguimento degli scopi sociali, quali: acquisto di terreni per campeggio, attività alberghiere, iniziative assicurative e di qualsiasi altro genere intese al servizio dei Soci e all'agevolazione della loro attività turistica.
Per gli impieghi di maggior rilievo, ogni singola proposta di investimento dovrà essere portata alla deliberazione del Consiglio Direttivo in esplicito ordine del giorno, comunicato con apposita relazione scritta almeno otto giorni prima della riunione.




Corpo Consolare


Articolo 37 - Il Corpo Consolare è composto dai Consoli Regionali e dai Consoli scelti fra i Soci e nominati e riconfermati dalla Presidenza ogni triennio.
Il computo dei trienni decorre dal 1° gennaio di ogni anno. Per i limiti di età vale quanto stabilito per i Membri del Consiglio Direttivo.
I Consoli Regionali e i Consoli sono l'organo di collaborazione locale del Touring Club Italiano; svolgono le mansioni ad essi affidate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente; possono essere incaricati dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e cooperano in ogni miglior modo all'attività e allo sviluppo del Touring Club Italiano.
Le cariche di Console Regionale e di Console sono gratuite.

Articolo 38 - Per lo svolgimento dell'attività del Touring Club Italiano presso le Autorità Centrali è in facoltà del Consiglio Direttivo di nominare una sua Delegazione in Roma.
Il Consiglio Direttivo in unione ai Sindaci, nomina pure il Presidente della Delegazione Romana. All’atto della nomina ne determina i compiti, le attribuzioni e le prerogative.
La Delegazione dura in carica tre anni solari.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire delegazioni in paesi esteri nei quali la presenza italiana sia particolarmente significativa.




Distintivo e Tessera


Articolo 39 - Il distintivo del Touring Club Italiano e la tessera di riconoscimento sono quelli determinati dal Consiglio.




Revisione dello Statuto e scioglimento


Articolo 40 - Per la revisione o modificazione del presente Statuto, come per lo scioglimento del Touring Club Italiano, sarà necessario il voto dell'Assemblea Generale, specialmente convocata a tale scopo, e che alla votazione partecipi un ventesimo dei Soci, o almeno mille di essi qualora i Soci fossero più di ventimila.

Articolo 41 - In caso di scioglimento del Touring Club Italiano, l'attivo netto sarà tutto erogato, sentito l'organismo di controllo come da normativa vigente pro-tempore, a enti associativi aventi scopi analoghi a quelli del Touring Club Italiano, o per pubblica utilità nel rispetto della normativa vigente, a seconda della deliberazione della rispettiva Assemblea Generale, esclusa sempre però una divisione fra i Soci.

Articolo 42 - Il presente Statuto, come il Regolamento relativo, sono obbligatori per tutti i Soci del Touring Club Italiano dalla data di loro approvazione.





(1) e (2) : limitazione da conteggiarsi con riferimento ai mandati conferiti a decorrere dall’esercizio 1995



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